Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione ha riaffermato che la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di soggetto disabile.
Pensione di reversibilità solo per i figli a carico
Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado , il diritto alla reversibilità della pensione goduta in vita dal defunto padre.
La Corte aveva motivato la decisione sulla base della consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. e aveva anche confermato che non si era verificata la prescrizione decennale del diritto,
in quanto vi era stata interruzione della prescrizione mediante domanda amministrativa. Condannava quindi
l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere dalla morte del padre.
Nel ricorso in Cassazione l’Inps evidenziava che la Corte di appello non aveva accertato un requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.
Inoltre l'istituto riafferma che i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa andavano comunque considerati prescritti.
La cassazione accogli entrambi i motivi di ricorso dell'INPS in quanto :
- dalla sentenza emerge che nessun accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita; requisito che si pone quale fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18), Questa mancanza costituisce una errata applicazione di legge,
- In tema di prescrizione, anche se si riconosce l' atto interruttivo costituito dalla proposizione della domanda amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre, senza accertare se,anteriormente all’atto interruttivo fosse passato, o meno, oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.