Il riposo compensativo va assicurato non solo quando viene superato l'orario di lavoro contrattuale complessivo ma anche per recuperare energie dopo un turno particolarmente gravoso. Questo non incide sul diritto al giorno di riposo settimanale.
Il tema è stato affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23164 del 27 agosto 2024.
Vediamo di seguito i dettagli del caso e le considerazioni della Suprema Corte.
Lavoro per turni e giorno di riposo: il caso
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23164 del 27 agosto 2024, affronta una controversia riguardante il diritto degli infermieri turnisti a ricevere una maggiorazione salariale per i giorni successivi ai turni notturni.
Il caso specifico coinvolgeva un'infermiera della ASL Napoli 3 Sud, impiegata presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, che ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione prevista dal contratto collettivo per i turnisti anche per i giorni successivi ai turni notturni.
La Corte d'Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito che la giornata successiva al turno notturno di 12 ore doveva essere considerata come un giorno di riposo compensativo, durante il quale la lavoratrice non era tenuta a prestare servizio e quindi aveva diritto alla maggiorazione retributiva prevista dall'art. 44 del CCNL del 1995.
Riposo settimanale e riposo compensativo
Il tema centrale della sentenza riguarda la distinzione tra riposo settimanale e riposo compensativo. L'azienda sanitaria ricorrente ha sostenuto che, poiché la lavoratrice non aveva superato le 36 ore settimanali previste dal contratto, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo, ma piuttosto come un secondo giorno di riposo settimanale. La Corte, però, ha respinto questa tesi, sottolineando che il riposo compensativo non è necessariamente legato al superamento dell'orario settimanale, ma può essere giustificato dalla particolare gravosità del turno, in questo caso notturno e della durata di 12 ore. La decisione si fonda sull'art. 26 del CCNL del 1999, che prevede la necessità di adeguati periodi di riposo tra un turno e l'altro per garantire il recupero psico-fisico del lavoratore.
Il principio di diritto sancito dalla Cassazione stabilisce dunque che il riposo compensativo spetta non solo quando viene superato l'orario settimanale contrattuale, ma anche quando il lavoratore ha svolto un turno particolarmente gravoso, come un turno notturno di 12 ore.
In questi casi, il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo, per il quale va riconosciuta l'indennità giornaliera prevista dal contratto collettivo.