Questo modello va utilizzato per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
- l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.
- in caso di operazioni straordinarie, la prosecuzione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria;
- a cessazione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio nel quale si verifica la perdita dei requisiti (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 4, 5, 6, 7). Nel caso in cui nella casella “Cessazione/Sospensione” sia stato indicato il codice 1, 2 o 3 la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si verifica il presupposto della cessazione del regime. Qualora, invece, nella predetta casella sia stato indicato il codice 8, 9, 10 o 11, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria o nel quale è venuto meno il regime del consolidato nazionale ovvero dall’avvenuto scioglimento;
- la sospensione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si verifica la perdita temporanea del requisito partecipativo (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 12);
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La comunicazione va presentata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
- tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, altri soggetti). L’invio della richiesta può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.