Con il messaggio n 2584 dell'11 luglio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia o Bonus psicologo, sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023.
I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del citato D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I.).
Bonus psicologico: graduatorie 2024
Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
In tale pagina sono disponibili:
- la scheda informativa della misura,
- i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa
- e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.
Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come anche illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.
L’INPS provvederà a riconoscere il beneficio agli aventi diritto, in base alle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle risorse stanziate, indicate nella citata Tabella 1 allegata al D.I. 24 novembre 2023.