Con la Risposta a interpello n. 221 del 12 novembre l'Ade chiarisce ulteriormente quando un bene in comodato può essere considerato nuovo oppure no ai fini del credito di imposta 4.0.
Credito transizione 4.0: requisito della novità per i beni in comodato
L'istante afferma di voler beneficiare del credito 4.0 in relazione all'acquisto del Macchinario (complessa linea di trafilatura della gomma) detenuto, inizialmente, in qualità di comodatario e, solo successivamente, di proprietario.
Come evidenziato in sede di documentazione integrativa, le componenti del Macchinario sono state originariamente acquistate da DELTA e ''montate in un momento successivo, quanto vi è stata l'effettiva disponibilità di tutti i pezzi per il componimento del macchinario''; successivamente, il Macchinario è stato concesso in uso (gratuito) all'Istante tramite il Contratto di comodato stipulato il […] 2021 (ossia, in data precedente alla consegna e al collaudo del Macchinario stesso avvenuti, rispettivamente, nel […] 2021 e nel […] 2022), e poi acquistato dall'Istante medesima (nel 2023).
Inoltre, sempre con la documentazione integrativa, l'Istante ha specificato che DELTA rappresenta la ''finanziaria del gruppo'' che fa capo a GAMMA e che, proprio in ragione della sua solidità economico-finanziaria, la stessa DELTA (e non GAMMA, come originariamente indicato nell'istanza) si è occupata dell'acquisto del Macchinario in quanto la sua attività principale è proprio […] (di cui conosce know how tecnico e fornitori). Attraverso tale operazione, DELTA ha potuto garantire secondo quanto indicato nell'istanza l'avvio della nuova attività dell'Istante.
DELTA non risulta far parte della compagine sociale dell'Istante.
Ciò detto, il quesito in esame verte sostanzialmente sulla possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto di un bene strumentale (il Macchinario) da parte di soggetto acquirente (l'Istante) che ha già utilizzato il bene precedentemente all'acquisto, in base al Contratto di comodato, senza soluzione di continuità.
Nel caso in esame, occorre sottolineare, sulla base di quanto si evince dall'istanza e della documentazione integrativa, che:
- l'utilizzo del Macchinario, successivamente acquistato dall'Istante, è avvenuto in base al Contratto di comodato protrattosi per un arco temporale di più di due anni dalla data del […] 2021 di stipula di detto contratto (data precedente a quella del […] 2021 indicata come quella della sua consegna presso la sede dell'Istante nonché a quella del suo collaudo avvenuto nel […] 2022) alla data di acquisto del Macchinario da parte dell'Istante ([…] 2023, data della fattura, con pagamenti effettuati nel corso del 2024);
- il Contratto di comodato risulta stipulato all'espresso ''fine di consentire [all'Istante, n.d.r.] di avviare l'attività di […] che costituisce la sua attività principale'';
- il Contratto di comodato non prevede alcuna ''opzione'' di acquisto del Macchinario ma esclusivamente una data (31 dicembre 2023) entro la quale lo stesso ''sarà acquistat[o]'' da parte dell'Istante.
Emerge dagli elementi forniti dall'Istante, inoltre, che i vari componenti del Macchinario sono stati, prima, acquistati da DELTA e, poi, stoccati ''all'interno delle sedi delle società facenti parte del gruppo''
Solo successivamente il Macchinario è stato assemblato presso la sede dell'Istante e a questa consegnato solo in data […] 2021, che l'ha utilizzato sulla base del Contratto di comodato concluso precedentemente, il [….] 2021; contratto che già in sé presupponeva un obbligo di acquisto da parte dell'Istante del Macchinario medesimo ''entro e non oltre il 31/12/2023''.
Conseguentemente, in base al contenuto delle sue previsioni e del contesto in cui lo stesso è stato concluso, si ritiene che il periodo in cui ha avuto efficacia il Contratto di comodato non può essere assimilato a un ''periodo di prova'' e che detto periodo non può essere ritenuto irrilevante ai fini dell'individuazione del requisito della novità del Macchinario, considerato che quest'ultimo viene utilizzato (tramite il Contratto di comodato) dallo stesso Istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso Macchinario, che l'Istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma di un soggetto terzo, DELTA).
Alla luce di tali elementi, si ritiene che il Macchinario non possa considerarsi come bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto da parte dell'Istante essendo lo stesso bene già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente€ quindi, nel caso in esame, non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato.
Pertanto, l'Istante non potrà fruire del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto del Macchinario.