Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto, ha approvato in via definitiva un tris di decreti attuativi della delega fiscale:
- il decreto Omnibus correttivo della delega fiscale dopo aver acquisito l'intesa in sede di Conferenza unificata e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti,
- il decreto sull'ordinamento della giurisdizione tributaria,
- e quello sul federalismo fiscale.
Con questa tripla approvazione il Governo esaurisce il mandato ricevuto dal Parlamento con la legge 9 agosto 2023, n. 111.
Vediamo in particolare le novità introdotte dal decreto Omnibus correttivo.
Per un primo commento allo schema preliminare (Atto del Governo n. 430), si veda il nostro articolo Decreto Omnibus: modifiche attese su utili occulti, costi pluriennali e valore normale. Aggiorneremo il presente articolo con il link al testo definitivo non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato
Cambia la platea di chi potrà accedere al ravvedimento speciale abbinato al concordato preventivo biennale (CPB).
Quest'anno la sanatoria non sarà aperta a tutti gli aderenti al concordato, ma riservata a chi ha già scelto il CPB per il primo biennio 2024-2025 e decide ora di confermarlo anche per il biennio successivo, il 2026-2027. Chi ha aderito solo al primo biennio senza rinnovare resta escluso dal beneficio. Restano escluse le partite IVA in regime forfetario e chi supera 5.164.569 euro di ricavi o compensi.
Il perimetro temporale della regolarizzazione riguarda le annualità pregresse 2020-2023, precedenti quindi all'introduzione stessa del concordato. in pratica, chi rinnova "chiude" con il Fisco eventuali situazioni non regolarizzate di quegli anni, versando un'imposta sostitutiva invece di esporsi al rischio di un accertamento ordinario.
Il meccanismo (artt. 28 e 29 dello schema di decreto approvato ma ancora in bozza e a differenza di quanto sembrava dallo schema preliminare), si articola su due passaggi distinti, entrambi calibrati sul punteggio ISA del contribuente per la singola annualità:
| Punteggio ISA | Maggiorazione del reddito dichiarato |
|---|---|
| 10 | 5% |
| Da 8 a meno di 10 | 10% |
| Da 6 a meno di 8 | 20% |
| Da 4 a meno di 6 | 30% |
| Da 3 a meno di 4 | 40% |
| Sotto 3 | 50% |
Sull'importo così ottenuto (la maggiorazione, non l'intero reddito) si applica poi l'imposta sostitutiva:
| Punteggio ISA | Aliquota sostitutiva IRPEF/IRES |
|---|---|
| 8 o superiore | 10% |
| Da 6 a meno di 8 | 12% |
| Sotto 6 | 15% |
Per l'IRAP sostitutiva l'aliquota è fissa al 3,9%. Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, tutte queste imposte sostitutive sono ridotte del 30%. In ogni caso il versamento complessivo (imposte sui redditi e addizionali) non può scendere sotto i 1.000 euro per annualità.
Esempio pratico. Un contribuente con punteggio ISA 7 per il 2022, che ha dichiarato un reddito d'impresa di 60.000 euro, calcola prima la maggiorazione (fascia ISA 6-8): 60.000 × 20% = 12.000 euro di base imponibile. Su questa somma si applica l'aliquota sostitutiva della stessa fascia, il 12%: l'imposta dovuta è 1.440 euro. Se la stessa situazione riguardasse il 2021, l'importo scenderebbe a 1.008 euro per effetto dello sconto Covid del 30%.
Per chi ha dichiarato specifiche cause di esclusione ISA legate alla pandemia, a una condizione di non normale svolgimento dell'attività o all'esercizio di più attività non riconducibili al medesimo ISA, si applica in alternativa un meccanismo semplificato: maggiorazione fissa del 25% e aliquota sostitutiva del 12,5% (ridotta del 30% per il solo primo caso).
Il versamento va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in forma rateale fino a un massimo di dieci rate mensili con interessi legali dal 16 marzo 2027. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento arriva dopo la notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema di atto di accertamento.
Chi conferma il concordato ottiene inoltre tre vantaggi accessori:
- può dilazionare senza interessi le somme dovute per il concordato del biennio 2026-2027;
- vede anticipati di due anni i termini di decadenza dall'accertamento;
- accede all'esonero dal visto di conformità per compensazioni (fino a 100.000 euro IVA e 70.000 euro imposte dirette/IRAP) e per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro.
Attenzione però al rovescio della medaglia: per le annualità 2020-2023 effettivamente oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza dall'accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029 (mentre, più in generale, per chi rinnova il concordato, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027).
Il Fisco mantiene quindi margini di controllo più ampi sulle annualità sanate, azionabili nei casi tassativamente previsti — ad esempio decadenza dal concordato, misure cautelari o rinvio a giudizio per reati tributari, dichiarazione infedele delle cause di esclusione.
Per tutti gli aderenti, a prescindere dal rinnovo, diventa possibile presentare un'integrativa per correggere ricavi, compensi o altri dati comunicati per il concordato, ottenendo un nuovo calcolo del reddito concordato; le sanzioni collegate possono essere definite con ravvedimento operoso.
Tolleranza del 5% su Pos e scontrini
Cambia anche il regime sanzionatorio legato all'incrocio, obbligatorio dal 2026, tra corrispettivi trasmessi dai registratori telematici e incassi rilevati dai terminali Pos.
Uno scarto fino al 5% tra le due rilevazioni non farà più scattare sanzioni, un correttivo pensato per assorbire scostamenti fisiologici o errori di lieve entità senza penalizzare i contribuenti.
Proroga per il tax control framework
Guadagna tempo anche chi ha chiesto di entrare nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) nel biennio 2024-2025, slitta infatti al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del tax control framework.
Novità in tema di accertamento
Sul fronte dei controlli, il decreto alza l'asticella probatoria su due terreni classici del contenzioso, ma con un'eccezione importante su ciascuno.
Per le società a ristretta base partecipativa (art. 23) non basterà più un ragionamento presuntivo generico: la distribuzione "in nero" degli utili ai soci si presume solo se sono accertati, con elementi certi e precisi anche di natura presuntiva, ricavi non contabilizzati oppure costi indeducibili perché inesistenti.
Per le contestazioni di antieconomicità (art. 24), il solo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non basta a fondare un rilievo: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Resta però fermo che lo scostamento, da solo, può comunque giustificare il rilievo quando risulta manifesto e rilevante — un'eccezione che ridimensiona la portata della tutela per il contribuente rispetto a una lettura assoluta della norma.
Cambia infine il punto di partenza per calcolare i termini di accertamento su ammortamenti e spese pluriennali (art. 22, che introduce i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973): conterà l'annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene semplicemente riportata (fanno eccezione le operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali restano le regole ordinarie).
La novità, tuttavia, non è retroattiva, si applica solo ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (art. 22, comma 3).
