Con Risposta ad interpello n 163 del 30 marzo 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti su "Dividendi, regime transitorio e presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili "(Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n.205).
L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.
Per approfondimenti leggi La distribuzione di riserve di utili nel 2022: esempi di pianificazione fiscale
Le Entrate specificano che nel caso in cui venga deliberata la distribuzione di riserve di utili entro il 31.12.2022 si presume che le stesse siano formate:
- con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007,
- poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
- e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017,
a prescindere dal fatto che la delibera di distribuzione specifichi l’origine delle riserve utilizzate per la distribuzione.
Nel caso di specie, l'Istante dichiara che nella compagine societaria sono presenti soci titolari sia di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate e che nel patrimonio netto della Società risultano riserve di utili stratificate negli anni per le quali chiede se sia possibile, in sede di distribuzione, limitare l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi ante 2018 ai soli soci qualificati.
Le Entrate specificano che ai fini dell'applicazione del regime transitorio sulle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è necessario che le predette distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022.
Inoltre, ciò premesso, si ritiene che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sia applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
In effetti, specifica l'Agenzia, sia nei decreti ministeriali, sia nella relazione di accompagnamento ai decreti non si ravvisa un riferimento esplicito tale da considerare la disciplina in oggetto applicabile alle sole partecipazioni qualificate.
Peraltro, utilizzare la presunzione in argomento soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con le finalità delle disposizioni che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo.
A questo fine è stata stabilita una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori.
Alla luce delle motivazioni esposte, si ritiene pertanto che le riserve di utili ante 2018 della Società la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022 debbano essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione.