Nel DDL di bilancio 2026 compare anche una norma sulla tassazione dei dividendi. In estrema si prevede un inasprimento per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata, la norma viene già emendata con modifiche.
Vediamo un confronto tra ciò è in bozzaq di legge di bilancio e come si vorrebbe emendare.
Tassazione dividendi società: cosa si preannuncia per il 2026
Vediamo un confornto sulla norma del ddl e quella dell'emendamento che dovrebbe andare a modificarla.
L'attuale formulazione dell'art 18 del Ddl. di Bilancio 2026 profila un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, con l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione (95%) previsto dall’art. 89, comma 2, del TUIR.
Tale regime verrebbe mantenuto solo se:
- la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari almeno al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- nella determinazione della soglia del 10% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
- il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.
Dettagliatamente l'art 18 in bozza del DDL di Bilancio 2026, rubricato Modifiche alla disciplina dei dividendi prevede che al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 59, al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;
- b) all’articolo 89:
- 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
- 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
Il Ministro Giorgetti aveva anticipato di lavori in corso per una modifica all'assetto normativo di questo nuovo articolo ed infatti ad oggi pare certo un emendamento, che metterebbe tutti d'accordo, per abbassare la soglia delle partecipazioni dal 10% al 5% al fine di preservare l'attuale tassazione.
Si riporta il testo dell'emendamento che deve essere aconra ufficialmente approvato «Art. 18 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59: 1) al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1-bis,»; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
1-ter. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1-bis si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».
b) all'articolo 87, comma 1, dopo le parole «rappresentate da titoli» sono aggiunte le seguenti «nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1.1,» e, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
1.2. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.»;
c) all'articolo 89: 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.».
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3.1. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 2.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».
Riassumento i passaggi che ci sono stati su questa importante novità possiamo dire che:
- ai fini degli articoli 59 e 89 TUIR, l’applicazione del regime di parziale esclusione dei dividendi doveva essere subordinato alla detenzione di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, calcolando la soglia percentuale minima sarà considerando anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate (ex articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c.) tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo
- ad oggi a seguito delle criticità evidenziate dagli addetti ai lavori, successive alla approvazione della norma, il Ministro Giorgetti in audizione in Commissione Bilancio di Camera e Senato ha reso pubblica l’intenzione del Governo di tornare sul tema.
Il lavoro tecnico ha studiato una la soglia di partecipazione, che potrebbe scendere per garantire la tassazione attuale a chi ha quote dal 5% in su, anche in cambio dell’impegno a mantenerle in portafoglio per un periodo minimo.
Si valuta anche la possibilità di escludere le quotate, ma l’assetto finale della nuova proposta sarà definito inevitabilmente in base al quadro delle coperture legato anche all'altro correttivo che punta a rendere più selettivo il blocco delle compensazioni orizzontali con debiti contributivi in calendario dal 1° luglio.
Si attende naturalmente l'approvazione del suddetto emendamento correttivo.
